Primi appunti in tema di autoriciclaggio

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La Camera dei Deputati lo scorso 16 Ottobre ha approvato con 250 voti favorevoli, 76 contrari e 2 astenuti il disegno di legge n. 1642 sul rientro dei capitali, che prevede la possibilità dell'emersione e del rientro dei capitali detenuti all'esterno non precedentemente dichiarati.

Rispetto a precedenti provvedimenti similari – ad esempio l'ultimo Scudo Fiscale – l'autodenuncia non potrà essere anonima e si dovranno versare all'Erario tutte le tasse evase. 
In tale ottica, il disegno di legge in oggetto introduce nel nostro ordinamento penale del reato di cd. “autoriciclaggio”. 

L'art. 3 del disegno di legge in oggetto, prevede infatti: 

  • un aumento della pena pecuniaria per gli attuali reati di riciclaggio (648 bis c.p.) e reimpiego (648 ter c.p.) che passa da un minimo di € 1.032 a € 15.493 ad un minimo di € 5.000 a € 25.000;
  • l'introduzione dell'art. 648 ter.1 – Autoriciclaggio – che, oltre a prevedere la pena pecuniaria sopra indicata, viene a sanzionare chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente la provenienza illecita.

A norma del secondo comma la pena risulta ridotta da 1 a 4 anni (e multa da 2.500 a 12.500 euro) nel caso in cui il reato presupposto abbia una pena edittale inferiore nel massimo a cinque anni – secondo comma -. 

Pena che tuttavia, ai sensi del comma 4, viene ad essere aumentata quando i fatti sono connessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale, mentre, il successivo comma 5, prevede una riduzione fino alla metà, nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e
l'individuazione dei beni.