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Insider Trading – abuso di informazioni privilegiate – sequestro preventivo ai sensi dell’art. 187, comma 2, tuf.
Con sentenza n. 28486 del 16 luglio 2012 la V Sez.Penale della Corte di Cassazione affronta il tema delle sanzioni previste dall’art. 187 del D.Lgs. 58/1998 (TUF) in caso di commissione del reato di abuso di informazioni privilegiate (c.d. insider trading), e di manipolazioni del mercato.
In tal senso, il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 187 TUF prevede che, in caso di condanna per uno dei suddetti reati venga disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero, qualora non sia possibile eseguire la confisca, la stessa possa avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
Tuttavia, come ricordala Cassazione, il secondo comma dell’art. 321 cod. proc. pen. prevede che possa essere disposto il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca.
A fronte di tali norme la SupremaCorteha ritenuto che, nel caso esaminato, il Tribunale avesse correttamente disposto il sequestro preventivo impugnato, avendo ravvisato una relazione diretta, attuale e strumentale tra le provviste finanziarie sequestrate ed il reato, unitamente al "periculum", ravvisato nel contesto nel cui ambito si era svolta la vicenda, ambito costituito essenzialmente dalla condizione professionale dell’indagato, caratterizzata dalla conseguente e connaturata possibilità di attingere da fonti privilegiate informazioni in ordine ad eventi influenti sul corso dei titoli, con conseguente pericolo di utilizzazione indebita del vantaggio informativo, come era già più volte avvenuto, nonché dalla disponibilità di provviste finanziarie da impiegare per trarre lucro dall’utilizzazione delle informazioni riservate.